Versamento
L'imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
A tal fine:
- il mese è computato per intero, se il possesso dell'immobile si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese è composto;
- il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente, e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico, nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
Rate di versamento
L’IMU deve essere versata in due rate:
- entro il 16 giugno di ciascun anno deve essere corrisposta la prima rata,
che è pari all'imposta dovuta per il primo semestre, applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;
- entro il 16 dicembre di ciascun anno deve essere corrisposta la seconda rata,
a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, e deve essere versata sulla base della delibera di approvazione delle aliquote e del regolamento pubblicati.
Dichiarazione
L'obbligo di presentare la Dichiarazione IMU sorge solo nei casi in cui si siano verificate modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta, modificazioni che non siano immediatamente conoscibili dal comune:
- entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio, o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, deve essere presentata la dichiarazione.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.