Imposta di soggiorno

  • Servizio attivo
Dal 1° gennaio 2026 entra in vigore l'imposta di soggiorno che sarà applicata ai turisti che soggiornano nelle strutture ricettive del territorio.

Il presupposto dell’imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale da parte di soggetti non residenti.

A chi è rivolto

Ai non residenti nel Comune di Formello, che pernottano nelle strutture ricettive del territorio.

Per struttura ricettiva si intendono le seguenti tipologie:

  • alloggi ammobiliati o parti di essi, locati a uso turistico
     
  • immobili destinati a locazione breve (ai sensi dell’art. 4 del decreto legge n. 50/2017)
     
  • strutture ricettive anche situate all’aria aperta, campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea
     
  • bed & breakfast
     
  • case appartamenti per vacanze
     
  • affittacamere
     
  • case per ferie
     
  • residenze turistiche alberghiere e alberghi

Descrizione

Il soggetto responsabile degli obblighi tributari correlati all’imposta di soggiorno è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell’imposta.

Il gestore delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell’imposta, provvedono al relativo incasso e al successivo versamento al Comune di Formello.

Sono esenti dal pagamento dell'imposta tutte le categorie elencate alla voce "Casi particolari" in questa pagina, previste dall'art. 6 del Regolamento allegato.

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PORTALE TELEMATICO PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA

I titolari ed i gestori delle strutture ricettive del territorio sono invitati alla presentazione della nuova piattaforma, che il Comune di Formello renderà disponibile a titolo gratuito dal 1° gennaio 2026, al fine di agevolare gli adempimenti a carico dei gestori e semplificare la trasmissione dei dati riferiti alla nuova imposta di soggiorno.

Invito alla presentazione della piattaforma per la gestione dell'imposta di soggiorno

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Come fare

L’imposta deve essere corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive che offrono ospitalità turistica.

Il soggetto gestore della struttura ricettiva deve informare i propri ospiti dell'imposta e dovrà rilasciare al cliente quietanza del versamento, mediante apposita ricevuta numerata e nominativa del cliente.

Cosa serve

Obblighi del gestore della struttura ricettiva:

  1. registrare le proprie strutture ricettive secondo le modalità indicate dal funzionario responsabile in materia di imposta di soggiorno;
     
  2. informare i propri ospiti dell’applicazione, entità ed esenzioni, dell’imposta di soggiorno mediante esposizione di apposito materiale informativo che contenga indicazioni relative all’applicazione dell’imposta, all’entità applicabile nella struttura, nonché alle esenzioni previste. Tale obbligo sussiste qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web, portali o piattaforme online;
     
  3. riscuotere l’imposta e conserva copia della quietanza. In caso di gruppi organizzati o nuclei familiari può essere rilasciata quietanza cumulativa intestata al capogruppo o capofamiglia, esplicitandone la composizione;
     
  4. presentare la comunicazione mensile al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun mese, indicando il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente, nonché il relativo periodo di permanenza e l’imposta riscossa, con espressa indicazione di quelli esenti;
     
  5. riversare all’Ente le somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno;
     
  6. presentare la dichiarazione annuale, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, esclusivamente per via telematica;
     
  7. presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di apposite dichiarazioni per l’esenzione dall’imposta di soggiorno;

I gestori di portali telematici ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare che riscuotano la locazione, sono responsabili del pagamento dell’imposta in luogo dei gestori delle strutture ricettive, pertanto sono soggetti agli obblighi previsti dal regolamento allegato.

Cosa si ottiene

di essere in regola con le norme di legge in materia di tributi locali ed evitare attività di controllo e accertamento dell’imposta.

Tempi e scadenze

Scadenze previste per le comunicazioni relative all'imposta di soggiorno
30 giorni

scadenza mensile

presentazione comunicazione mensile al Comune entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun mese, con indicazione dell'imposta riscossa.

360 giorni

scadenza annuale

presentazione dichiarazione annuale, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce l'imposta.

Quanto costa

In allegato sono riportate le tariffe relative all'imposta di soggiorno, anno 2026.

Accedi al servizio

Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso l'ufficio al seguente indirizzo:

  • Sportello del Cittadino, Piazza San Lorenzo, 4 - Formello (RM), 00060
    Centro storico

Ulteriori informazioni

Promozione dell’adempimento spontaneo
(art. 10 Regolamento Comunale per l'imposta di soggiorno)

Il Comune favorisce l’adempimento dell’obbligazione tributaria in maniera spontanea, anche se tardiva, promuovendo l’utilizzo del ravvedimento operoso con l’applicazione delle misure sanzionatorie ridotte e degli interessi al tasso legale, mediante l’invio di comunicazioni nelle quali sono indicate le anomalie riscontrate.

Il destinatario della comunicazione può regolarizzare l’errore, o l’omissione, attraverso il ravvedimento operoso, oppure inviare eventuali elementi e documenti di cui l’Amministrazione Comunale non sia a conoscenza.

Il Comune può adottare qualsiasi altra forma di comunicazione volta a promuovere il corretto adempimento dell’imposta di soggiorno, anche mediante l’invio di materiale informativo e avvisi inerenti all’utilizzo del gettito incassato o mediante la raccolta di informazioni dalle strutture ricettive.

Vincoli

Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative erogate sulla base dei principi generali, dettati in materia di sanzioni tributarie, nonché secondo le disposizioni del Regolamento Comunale per l'imposta di soggiorno del Comune di Formello, qui allegato.

Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto.

Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al venticinque per cento dell'importo non versato.

Alla violazione degli obblighi previsti per legge o dal presente regolamento, posti in capo al gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.

Casi particolari

Sono esenti dal pagamento dell’imposta:

  • i minori di 18 anni di età;
     
  • i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie del territorio comunale;
     
  • coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente.
    Nel caso dei minori, l’esenzione è estesa a due accompagnatori per ogni paziente;
     
  • i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
     
  • i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
     
  • gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
     
  • il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza, regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
     
  • le persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ai sensi della legge 4 febbraio 1992, n. 104;
     
  • il personale dipendente della struttura ricettiva;
     
  • gli ospiti il cui soggiorno è a carico del Comune di Formello.

L’applicazione dell’esenzione è subordinata al rilascio di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà* da parte dell’interessato al gestore della struttura ricettiva o al percettore del canone di locazione breve.

* in base al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni

Procedure collegate all'esito

I titolari ed i gestori delle strutture ricettive del territorio sono invitati alla presentazione della nuova piattaforma telematica per il giorno 17 dicembre 2025 alle ore 10:00 presso la Sala Grande di Palazzo Chigi.

L'incontro è pensato per illustrare la nuova piattaforma, che il Comune di Formello renderà disponibile a titolo gratuito dal 1° gennaio 2026, al fine di agevolare gli adempimenti a carico dei gestori e semplificare la trasmissione dei dati riferiti alla nuova imposta di soggiorno.

Invito alla presentazione della piattaforma per la gestione dell'imposta di soggiorno

Copertura geografica

Comune di Formello

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Telefono:

+39 06 90194211

Unità organizzativa responsabile

Tributi ed entrate

Piazza San Lorenzo, 4 - Formello (RM), 00060
Centro storico


Argomenti

Codice dell'ente erogatore

c_g330

Ultimo aggiornamento: 12/12/2025, 12:23

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